Tassa di soggiorno

Data di pubblicazione:
03 Giugno 2020
Tassa di soggiorno

Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 43 del 28 settembre 2017, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2018, l’imposta di soggiorno a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Nogarole Rocca.

L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento, fino a cinque pernottamenti mensili, anche non consecutivi, nelle misure di seguito elencate, determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 16 dicembre 2017:

 
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Imposta per pernottamento a persona
Cinque stelle 1,50
Quattro stelle 1,50
Tre stelle 1,00
Due stelle 1,00
Una stella 0,50

 

STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE Imposta per pernottamento a persona
Agriturismi 1,00

 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE Imposta per pernottamento a persona
Strutture ricettive extralberghiere (art. 25-26-27 e 27bis L.R. n. 11/2013) 0,50
Immobili destinati alla locazione breve (art. 4 D.L. n. 50/2017) 0,50

 

Sono inoltre previste le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento dell’imposta:

  1. i residenti nel Comune di Nogarole Rocca;
  2. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  3. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  4. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  5. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  6. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  7. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  8. il Comune di Nogarole Rocca nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso.

 

Ai gestori, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale, spettano i seguenti obblighi:

  • I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Nogarole Rocca sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
  • I gestori hanno l’obbligo di dichiarare semestralmente all’Ente, entro il sedicesimo giorno non festivo dalla fine di ciascun semestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel semestre di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero di pernottamenti dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.   
  • La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare.
  • La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa su supporto cartaceo all’Ufficio protocollo o con invio telematico tramite la PEC del Comune.
  • In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
  • I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Nogarole Rocca.
  • Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, co. 5 bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n.96/2017, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.